Il TFR ed il TFS sono erogati al lavoratore che termina un rapporto di lavoro.
Ai lavoratori privati spetta il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), mentre i dipendenti del settore pubblico hanno diritto al TFS (Trattamento di Fine Servizio).
Il TFS interessa i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano scelto il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per gli altri.
Tra le varie tutele che spettano ad un lavoratore dipendente, tra le più importanti vi è sicuramente quella relativa alla liquidazione, vale a dire l’importo erogato al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro. Tale liquidazione si calcola in base a diverse variabili come gli anni di servizio, il ruolo, il tipo di contratto.
Questa tutela spetta sia ai dipendenti privati che a quelli pubblici ed è il risultato di un accumulo di denaro da parte del dipendente.
Come si accede al TFS?
Non occorre che il lavoratore presenti istanza per accedere al TFS che viene corrisposto:
- in un’unica soluzione quando l’ammontare lordo complessivo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in 2 rate annuali quando l’ammontare lordo complessivo è superiore a 50.000 euro ed inferiore a 100.000 euro;
- in tre rate annuali quando l’ammontare lordo complessivo è superiore a 10.000 euro. In questo caso, le prime due rate saranno pari a 50.000 euro e la terza sarà pari alla cifra rimanente. La seconda e la terza cifra saranno pagate dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
I pagamenti prevedono tempistiche diverse che cambiano in base alle ragioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il pagamento avviene:
- entro 105 giorni quando c’è una cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
- non prima dei 12 mesi per cessazione per cessazione del rapporto di lavoro dipese dal raggiungimento dei limiti di età o di servizio;
- non prima di 24 mesi dalla cessazione valida in tutti gli altri casi.
TFS: chi ne ha diritto
Sono previsti interessi di mora quando il pagamento avviene:
- dopo 105 giorni nei casi che rientrano nel periodo breve;
- trascorsi i 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi e dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.
A questi termini sono previste deroghe per tutti coloro che hanno maturato il diritto alla pensione dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013.
Relativamente ai dipendenti pubblici aventi diritto la pensione quota 100, il pagamento del TFS avviene con modalità analoghe alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Quando si accede ad una pensione di qualsiasi tipo, sia essa di vecchiaia, anticipata, quota 100, etc., si può presentare una richiesta di finanziamento relativa ad un importo pari alla somma dell’indennità di servizio maturata (ma che non superi i 30.000 euro), agli intermediari finanziari o alle banche aderenti ad un accordo quadro da stipulare tra ABI e ministeri interessati.
TFS: chi ne ha diritto
Possono beneficiare del TFS solo i dipendenti pubblici e statali e rientrano:
- lavoratori civili
- militari dello Stato
- dipendenti della scuola pubblica e universitari
- dipendenti ministeriali e di agenzie fiscali
- personale addetto al Servizio Sanitario Nazionale
- personale di enti locali e regionali.
TFR e TFS: le differenze
Il Trattamento di Fine Rapporto ed il Trattamento di Fine Servizio si differenziano per la modalità con cui sono calcolati: il TFR consiste nell’accantonamento di una parte di salario rivalutato ed erogato quando cessa il rapporto di lavoro, mentre il TFS ha carattere previdenziale e prevede contributi separati tra datore di lavoro e lavoratori.
Al TFR ed al TFS si applicano diversi regimi fiscali:
il Trattamento di Fine Rapporto, è legato alla tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.
Il Trattamento di Fine Servizio lordo maturato al momento dell’adesione al Fondo pensione di categoria o territoriale e le rivalutazioni lorde, mantengono il regime fiscale previgente, invece agli accantonamenti del TFR si applica il regime fiscale relativo.
TFR e TFS: modalità di calcolo
TFR e TFS: modalità di calcolo
Il TFR viene calcolato rispetto alla somma delle retribuzioni mensili lorde percepite ogni anno divise per 13,5 a cui si sottrae il contributo Inps (link esterno) pari allo 0,5%.
L’importo che ne deriva è soggetto alla variazione Istat annuale.
Il TFS viene calcolato su 1/12 dell’80% della retribuzione annua lorda, moltiplicato gli anni di servizio.
Facciamo un esempio di calcolo immaginando il caso di un dipendente pubblico con uno stipendio lordo di 1500 euro mensili e 35 anni di anzianità di servizio:
1.500 x 80%=1.200 euro
1.200 x 35 (anni di servizio)= 42.000 euro
42.000 x 13= 546.000 euro
546.000/12= 45.000 euro
Come già detto, i dipendenti che hanno diritto al TFS lo ricevono secondo diverse modalità di erogazione che variano in base alla causa che ha portato alla fine del rapporto e all’importo complessivo del capitale spettante.
Per evitare le consuete situazioni di rateizzazione della liquidazione, è possibile richiedere la Cessione ordinaria del TFS.
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